L’assicurato contestava la valutazione della riduzione della capacità lavorativa effettuata con riguardo alla attività concretamente svolta anziché a tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini

Ove la capacità dell’assicurato di svolgere il lavoro di fatto esplicato si sia ridotta, ma senza raggiungere la soglia, normativamente rilevante, della riduzione a meno di un terzo, il giudice non ha l’obbligo – prima di escludere il diritto alle richieste prestazioni previdenziali- di accertare anche l’incapacità dell’assicurato di svolgere altre attività lavorative, compatibili con le sue capacità ed attitudini. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 25456/2020 pronunciandosi sul ricorso di un cittadino che si era visto rigettare, in sede di merito, l’opposizione proposta all’accertamento tecnico preventivo che aveva escluso la sussistenza del requisito sanitario per l’assegno ordinario di invalidità, ai sensi della legge nr. 222 del 1984, in dichiarata adesione alle conclusioni della relazione medico-legale d’ufficio espletata nella precedente fase. La Corte territoriale, in particolare, era giunta a tale decisione sul rilievo che il ricorrente non presentasse una riduzione della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini a meno di un terzo.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione di norme dì diritto (L. n. 222 del 1984, art. 1), per avere la Corte d’appello di Roma erroneamente valutato la riduzione della capacità lavorativa con riguardo alla attività concretamente svolta dall’assicurato anziché considerare tutte le possibili occupazioni confacenti alle sue attitudini, in base alle esperienze lavorative, al titolo di studio ed all’età.

I Giudici Ermellini, tuttavia, non hanno aderito alla doglianza proposta.

La capacità di lavoro dell’assicurato, alla quale fa riferimento la legge nr. 222 del 1984, ai fini della valutazione della sussistenza del requisito sanitario richiesto per l’attribuzione della prestazione previdenziale dell’assegno di invalidità, consiste – hanno sottolineato dal Palazzaccio – nella idoneità (dell’assicurato) a svolgere, in primo luogo, il lavoro di fatto esplicato (capacità specifica) e poi tutti i lavori che l’assicurato per condizioni fisiche, preparazione culturale ed esperienze professionali sia in grado di svolgere (capacità generica), i quali vengono in considerazione soltanto in caso di accertata inidoneità dell’assicurato allo svolgimento del lavoro proprio

Nel caso in esame la Corte territoriale aveva tenuto conto della patologia oncologica diagnosticata al ricorrente e dei suoi effetti e ne aveva accertato l’idoneità allo svolgimento del proprio lavoro; sufficiente l’operata verifica per escludere il diritto alla prestazione, nondimeno la Corte territoriale aveva valutato anche la capacità lavorativa generica ed escluso che il quadro clinico avesse ricadute negative sulla stessa.

La redazione giuridica

Ritieni di avere i requisiti sanitari per avere diritto a una pensione, assegno di invalidità o indennità di accompagnamento e il verbale dell’Inps te li ha negati? Clicca qui

Leggi anche:

Ernie e protrusioni discali lombo sacrali da malattia professionale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui