In caso di incidente stradale, il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini per proporre l’azione, ma tutt’al più quelli entro i quali l’assicuratore deve formulare l’offerta

La vicenda

Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, l’attore chiedeva il risarcimento di tutti i danni subiti nell’incidente stradale, occorso nel 2007, mentre si trovava a bordo del veicolo condotto da uno dei due convenuti (l’altro era il proprietario).

A causa della elevata velocità il veicolo sbandava sulla carreggiata e, perso il controllo, fuoriusciva dalla sede stradale.

Si costituiva in giudizio la compagnia assicurativa, la quale eccepiva l’improcedibilità della domanda, ai sensi dell’art. 148 CdA, per non essersi l’attore presentato a visita dal neurologo, a seguito di invito del fiduciario della Compagnia medesima.

Il Tribunale di Napoli (sentenza n. 2261/2019), dinanzi al quale era stata instaurata la lite, ha chiarito che “il rifiuto del danneggiato di sottoporsi alla visita medico legale non sospende i termini di cui all’art. 145 del D.Lgs. n. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) (per proporre l’azione) ma, tutt’al più, quelli di cui al comma 2 dell’art. 148 del medesimo decreto (ossia quelli entro i quali l’assicuratore deve formulare l’offerta)”.

Ne consegue che, in tal caso, la domanda proposta dal soggetto che abbia subito lesioni personali deve ritenersi comunque proponibile una volta che siano decorsi 90 giorni dall’invio della richiesta di cui al citato art. 145 CdA.

In definitiva la domanda è stata accolta, con conseguente condanna della compagnia convenuta a liquidare all’attore la somma di E 72.348,00 oltre interessi.

La redazione giuridica

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