La Corte Costituzionale si pronuncia sul rigetto della consulenza tecnica conciliativa (Corte Cost., 10 novembre 2023, n. 202).

La decisione a commento trae origine dalla questione di legittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies c.p.c. e 695 c.p.c. nella parte in cui non prevedono la possibilità di porre reclamo al provvedimento di rigetto dell’istanza di nomina del Consulente d’Ufficio ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

Il provvedimento che rigetta, o dichiara inammissibile,  la richiesta ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c. , sortisce l’effetto di privare definitivamente la parte della facoltà di conciliare la lite, compromettendo  conseguentemente il diritto di agire e di difendersi in giudizio: in questi termini si è pronunciata la Corte.

Tornando alla vicenda processuale, il Tribunale di Roma rimettente ha evidenziato che la norma, laddove stabilisce che la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite può essere richiesta “anche” al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell’art. 696 c.p.c., non può essere intesa  nel senso che il relativo espletamento è possibile pur in presenza di condizioni di urgenza, in quanto in tale ipotesi la parte interessata può ricorrere allo strumento tipico dell’ATP.

L’inammissibilità del rimedio del reclamo cautelare, secondo la tesi del Tribunale rimettente,  costituisce un problema di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 695 e 669-terdecies c.p.c. rispetto ai parametri tanto dell’art. 3 Cost. (atteso che tale esclusione comporta un’irragionevole disparità di trattamento rispetto ai provvedimenti cautelari e all’accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., quanto dell’art. 24 Cost. (stante la funzionalità all’effettività della tutela giurisdizionale dell’assoluzione dell’onere della prova).

Il provvedimento con il quale avviene il rigetto della Consulenza, e dunque il diniego alla nomina del Consulente non è impugnabile, a ciò ostando in modo inequivoco il tenore letterale dell’art. 695 c.p.c.. Il reclamo è previsto, in via generale, nei procedimenti adottati in camera di consiglio di cui all’art. 739, comma 1, c.p.c.: nel complesso, quindi, vi è un’area di tendenziale reclamabilità di provvedimenti che, in quanto non definitivi né decisori, si sottraggono alla ricorribilità per cassazione di cui all’art. 111, co. 7, Cost.. Invece, ai procedimenti di istruzione preventiva (articoli da 692 a 699 c.p.c.),  non si applicano, per espressa previsione dell’art. 669-quaterdecies c.p.c.,  le disposizioni comuni di cui alla Sezione I e, quindi, neppure quella che consente il reclamo avverso i provvedimenti.

La previsione della possibilità di proporre una domanda di fronte a un Giudice, senza poterla contestare  si pone in contrasto con il diritto di agire e difendersi in giudizio (art. 24 Cost.) e con il canone di ragionevolezza (art. 3, co. 1, Cost.).

Inoltre, sottolinea la Corte Costituzionale, la disposizione oggetto dell’ incidente di costituzionalità (l’art. 695 c.p.c., censurato unitamente all’art. 669-quaterdecies c.p.c.) ha un univoco tenore letterale che esclude, in via generale, la impugnabilità e quindi la reclamabilità dei provvedimenti; reclamabilità che ora è, invece, possibile affermare, ma con riferimento al provvedimento di rigetto dell’istanza per l’assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli artt. 692 e 696 c.p.c., proprio perché la disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima in tali termini (sentenza n. 144 del 2008). Di contro, rimane ancora non reclamabile il provvedimento di rigetto dell’istanza per l’espletamento di una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696-bis c.p.c.

In presenza di questo dato testuale è ritenuta plausibile la motivazione del Tribunale rimettente che ha correttamente argomentato in ordine alla non praticabilità dell’interpretazione conforme, discostandosi da una giurisprudenza di legittimità di segno opposto, la quale però non può qualificarsi come “diritto vivente”.

Conclusivamente, la Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall’art. 669-terdecies c.p.c., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis del medesimo codice.

Avv. Emanuela Foligno

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