No al risarcimento del sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901 c.c.. “a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio” (Cass. Civ., sez. VI – 3, Ordinanza n. 38216 del 3 dicembre 2021– Presidente Cirillo, Relatore Rossetti)

La Suprema Corte, dall’illuminata penna del relatore Cons. Rossetti, chiarisce che non è ammesso il risarcimento del sinistro “avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901 c.c.. a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio”. E che “una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art. 1901 c.c., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo. Quest’ultimo, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto”.

La ricorrente, dopo avere stipulato un contratto di assicurazione contro il rischio di incendio di un immobile di sua proprietà e dopo il mancato ricevimento del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto da parte della compagnia assicuratrice (la quale eccepiva l’inoperatività della polizza a causa del mancato pagamento del premio, pagato poi in ritardo, mentre l’incendio in questione era avvenuto durante il periodo di sospensione della garanzia), censura la sentenza d’appello nella parte in cui viene ritenuto che l’assicuratore, accettando il pagamento tardivo del premio, non avesse affatto rinunciato implicitamente alla sospensione della garanzia. in particolare, sostiene la ricorrente che, avendo l’assicuratore incassato il premio senza riserve, avrebbe per ciò solo tacitamente rinunciato alla sospensione dell’efficacia del contratto previsto dall’art. 1901 c.c..

Viene ribadito che nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, – tra cui anche i contratti per la RCA-, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, «l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art. 1901 c.c., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo».

Il pagamento tardivo, non integra una rinunzia da parte dell’assicurazione alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

Non coglie nel segno, quindi, l’orientamento giurisprudenziale invocato dalla ricorrente, secondo cui l’accettazione senza riserve del pagamento tardivo del premio da parte dell’assicuratore, «quando il rischio assicurato si sia già verificato, costituirebbe una tacita rinuncia ad avvalersi della sospensione di cui all’art. 1901 c.c.», posto che non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901 c.c., «a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio».

Il contratto di assicurazione, come qualsiasi altro contratto, è concluso nel momento in cui il proponente ha notizia dell’accettazione della sua proposta. Il contratto di assicurazione, una volta concluso, non è tuttavia per ciò solo produttivo di effetti. L’efficacia del contratto di assicurazione è subordinata dalla legge alla conditio iuris del pagamento del premio (art. 1899 c.c.).

Tale regola è l’espressione di un principio economico, prima ancora che giuridico, e cioè la c.d. “inversione del ciclo produttivo” tipica delle operazioni assicurative: l’assicuratore, infatti, ha bisogno del premio per costituire la riserva sinistri, senza la quale non potrebbe far fronte agli impegni nei confronti della massa degli assicurati.

Ciò significa che il contratto di assicurazione esiste come negozio prima ancora che sia pagato il premio, ma solo il pagamento del premio fa sì che esso produca i suoi effetti.

Stabilire se un contratto di assicurazione attribuisca al pagamento del premio il valore di condizione di efficacia del contratto o di conditio iuris per la sua esistenza è questione di interpretazione, e l’interpretazione del contratto adottata dal giudice di merito non è censurabile in sede di legittimità, salvo che venga denunciata, la violazione delle regole legali di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e ss. c.c..

Oltre a ciò non può discorrersi di violazione delle regole di ermeneutica solo perché il Giudicante ha preferito una, tra altre e pur possibili interpretazioni.

Secondo la ricorrente, l’Assicurazione accettando il pagamento tardivo del premio rinunciava implicitamente alla sospensione della garanzia.

Tuttavia, così non è. Nei contratti di assicurazione con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento delle rate successive alla prima, l’efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, ai sensi dell’art. 1901 c.c., senza che rilevi l’accettazione, da parte dell’assicuratore, di un pagamento tardivo. Quest’ultimo, infatti, non costituisce una rinunzia, da parte dell’assicuratore, alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto.

Di una “rinuncia” dell’assicuratore agli effetti della sospensione potrebbe parlarsi solo quando tale rinuncia avvenga in modo espresso o, se tacito, inequivoco.

E’ vero che sussiste un diverso orientamento della Corte (Sez. 3, Sentenza n. 1698 del 26/01/2006; Sez. 3, Sentenza n. 13344 del 19/07/2004; Sez. 3, Sentenza n. 27132 del 19/12/2006; Sez. L, Sentenza n. 15407 del 02/12/2000; Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 09/02/1987).

Tale orientamento è stato da tempo abbandonato, ma ad esso reputa il Collegio che comunque non potesse più darsi continuità, a causa sia dell’erroneità dei presupposti su cui si fondava, sia degli esiti paradossali cui conduceva.

Tele orientamento, è erroneo in ogni suo passaggio.

In particolare, nella parte in cui pretende di estendere sic et simpliciter il comma 2 dell’art. 1460 c.c. all’ipotesi prevista dall’art. 1901 c.c.. Se può ammettersi in linea teorica che la sospensione dell’efficacia dell’assicurazione nel caso di mancato pagamento del premio condivida con l’art. 1460 c.c. la ratio di costituire una coazione indiretta al pagamento del premio, le due norme in null’altro sono tra loro assimilabili.

Nel contratto d’assicurazione, l’equilibrio tecnico ed economico non si realizza nell’ambito di ogni singolo rapporto contrattuale, ma fra la totalità dei rischi assunti dall’assicuratore, e la totalità dei premi dovuti dagli assicurati (c.d. principio di comunione dei rischi).

Per effetto di tale meccanismo economico, prima ancora che giuridico, l’assicuratore quando assume su di sé l’alea del pagamento dell’indennizzo deve essere messo in condizione di potere contare sul puntuale versamento dei premi alle scadenze pattuite da parte degli assicurati, attraverso i quali dovrà costituire le riserve tecnicamente calcolate per adempiere i propri obblighi e costituire le garanzie reali imposte dalle leggi di controllo a tutela dei diritti degli assicurati.

Conseguentemente, il mancato pagamento del premio da parte dell’assicurato turba non già e non solo il singolo rapporto contrattuale, ma turba l’equilibrio del principio di comunione dei rischi.

È dunque economicamente necessario che il contratto resti sospeso, per evitare – in violazione del principio di sana e prudente gestione che l’assicuratore possa trovarsi a dover sopportare rischi per i quali non ha incassato i premi.

Il secondo errore giuridico dell’orientamento invocato dalla ricorrente risiede nel ritenere che l’assicuratore possa, ad libitum, e senza conseguenze, scegliere se indennizzare o non indennizzare sinistri avvenuti nel periodo di carenza.

Ciò è insostenibile, se infatti l’art. 1901 c.c. ha lo scopo di garantire l’equilibrio tecnico-economico tra premi e rischi, l’assicuratore che rinunci a fare valere la carenza di copertura terrebbe una condotta apertamente contraria al dovere di prudente gestione di cui all’art. 3 cod. ass., e si esporrebbe al rischio di sanzioni da parte dell’Autorità di Vigilanza.

Rinunciare a fare valere il mancato pagamento del premio significherebbe depauperare la massa degli assicurati, in violazione dell’ art. 3 cod. ass..

Infine, la deduzione che “l’Assicurazione accettando il pagamento tardivo del premio rinunciava implicitamente alla sospensione della garanzia” non è allineata con la posizione della Suprema Corte secondo cui “nel nostro ordinamento il solo silenzio che può produrre effetti giuridici è il silenzio circostanziato, cioè accompagnato dal compimento di atti o fatti che rendono inequivoco il significato del silenzio: come nel caso del creditore che rifiuti il pagamento e restituisca la quietanza”.

Ma colui il quale accetta il pagamento tardivo, senza nulla aggiungere, non tiene una condotta inequivocamente dimostrativa della volontà di rinuncia alla sospensione degli effetti del contratto.

Il ricorso viene rigettato alla luce del seguente principio di diritto: “non è indennizzabile il sinistro avvenuto dopo lo spirare del termine previsto dall’art. 1901 c.c., a nulla rilevando che l’assicuratore abbia accettato senza riserve il pagamento tardivo del premio”.

Avv. Emanuela Foligno

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