Salta il guard rail a causa dell’abuso di alcool e precipita in mare perdendo la vita : non può essere ragionevolmente ascritta alcuna responsabilità al Comune per omissione di idonee protezioni a bordo strada.

Escluso, pertanto, ogni addebito a carico del Comune, in quanto l’evento è stato provocato dalla condotta imprudente della stessa vittima, a nulla rilevando lo stato di ebbrezza.

La particolare vicenda, dopo essere stata giudicata nel merito dai Giudici calabresi, approda in Cassazione (Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8098), in sezione presieduta dal brillante Cons. Travaglino.

L’uomo, all’uscita di una discoteca, si ferma lungo la strada che costeggia il mare (protetta da un guard rail, oltre il quale vi è uno strapiombo di circa cento metri), e salta il guard rail perdendo l’equilibrio e precipitando perde la vita.

I congiunti chiamano in causa il Comune, in qualità di custode della strada, invocandone la responsabilità per la mancata predisposizione -nel tratto di strada interessato dallo strapiombo- di protezioni e segnali di pericolo.

Entrambi i Giudici di merito ritengono responsabile dell’evento lo stesso danneggiato e rigettano la domanda risarcitoria, poiché infondata in diritto.

In particolare, secondo i giudizi di merito “tutte le circostanze dell’incidente mortale portano ad ascriverne la responsabilità al solo ed esclusivo comportamento della vittima……(..)., comportamento idoneo ad interrompere qualsivoglia relazione e qualsiasi efficienza causale, ovvero anche soltanto concausale, alla situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell’omessa custodia da parte del Comune, ovvero del comportamento colposo dell’ente, sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell’evento mortale”.

Oltre a ciò è stato giustamente osservato che “pur dopo aver scavalcato il guard-rail, era necessario percorrere una distanza di tre o quattro metri prima di arrivare al precipizio”.

Le censure alla decisione della Corte d’Appello, poste all’attenzione della Suprema Corte non colgono nel segno.

Gli Ermellini osservano che la Corte di Appello ha esaminato a fondo, in punto di fatto e in punto di diritto, tutte le circostanze dell’incidente mortale e le doglianze dei ricorrenti risultano finalizzate a una rivisitazione dei risultati istruttori che è preclusa in sede di legittimità.

E’ del tutto corretto il ragionamento dei Giudici di merito  sulla ascrivibilità, sotto il profilo tanto causale, quanto dell’imputabilità soggettiva, al solo ed esclusivo comportamento della vittima che salta il guard rail e precipita, ritenuto idoneo – con apprezzamento scevro da qualsivoglia vizio logico-giuridico, ovvero di sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, tanto ex art. 2051, quanto ex artt. 2043-1227 c.c., in punto di ricostruzione del nesso eziologico – ad interrompere qualsivoglia relazione e qualsiasi efficienza causale, ovvero anche soltanto concausale, alla situazione di fatto rappresentata dallo stato dei luoghi sotto il profilo dell’omessa custodia ex art. 2051 c.c., da parte del Comune, ovvero del comportamento colposo dell’ente ex art. 2043 c.c., sia pur sotto il profilo del concorso alla produzione dell’evento di danno, come lamentato con il terzo motivo di ricorso.

Per tali ragioni il ricorso viene rigettato a spese compensate.

La redazione giuridica

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