Respinto il ricorso di un automobilista, coinvolto in uno scontro con un furgone, ritenuto unico responsabile del sinistro

Con l’ordinanza n. 32017/2021 la Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un automobilista coinvolto in uno scontro con un furgone che aveva convenuto in giudizio il conducente, il proprietario e la compagnia assicurativa del lezzo antagonista chiedendo che fossero condannati in solido al risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’incidente. Deduceva, in particolare, che l’urto si era verificato per responsabilità del furgone che, provenendo dall’opposta direzione di marcia, si era reso responsabile di un’invasione di corsia, urtando con violenza la vettura da lui condotta.

Il Tribunale, fatta espletare una c.t.u. cinematica e sentiti alcuni testimoni, aveva rigettato la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite. La Corte d’appello aveva rigettato il gravame ed aveva condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva che la sentenza impugnata, recependo in modo acritico le conclusioni del c.t.u. sulla dinamica del sinistro, non avrebbe tenuto in considerazione le osservazioni critiche del c.t. di parte ricorrente, le quali fornivano una descrizione diversa dell’accaduto, mettendo in luce la sussistenza della responsabilità anche del conducente del furgone antagonista. Tale mezzo, infatti, di dimensioni più larghe della metà della carreggiata di sua pertinenza, aveva necessariamente superato la mezzeria sita al centro della strada, non rispettando l’obbligo di precedenza derivante dal fatto che si trattava di una strada di montagna, con notevole pendenza, e che la vettura dell’attore procedeva in salita. Nonostante le evidenti incongruenze della c.t.u., la Corte d’appello, ripetendo l’errore del Tribunale, aveva rifiutato di disporre una nuova c.t.u., così come richiesto con l’atto di appello.

Il danneggiato, inoltre, osservava che la Corte d’appello, alla luce dei numerosi dubbi che emergevano dalla c.t.u. e del fatto che non era stato provato che il conducente del furgone avesse contenuto il mezzo entro la linea di mezzeria, avrebbe almeno dovuto fare applicazione della presunzione di pari responsabilità derivante dall’art. 2054 del codice civile.

Gli Ermellini hanno ritenuto di non aderire alle doglianze proposte.

La Corte d’appello, sia pure con una motivazione imperniata pressoché esclusivamente sulle conclusioni raggiunte dal c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado, aveva rilevato che dal verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto e dalle foto della strada e dei veicoli coinvolti fosse da ritenere sussistente l’esclusiva responsabilità dell’attore nella determinazione del fatto dannoso. Ciò in quanto la manovra da lui tentata per evitare l’impatto era stata tardiva, mentre le velocità stimate dei due mezzi, unitamente alla collocazione dei danni ed alla posizione finale dei veicoli, induceva ad affermare che il furgone era rimasto il più possibile nella sua semicarreggiata; per cui il comportamento dell’appellante era stato tale da rendere irrilevante quello dell’appellato, costituendo causa esclusiva dell’incidente.

La redazione giuridica

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui