La regola delle precedenze da osservare nei crocevia estende la sua efficacia nei confronti dei conducenti su tutta l’area, e non è necessario accertare il punto dello scontro laterale (Tribunale di Milano, Sez. VI civile, Sentenza n. 3002/2021 del 13/04/2021- RG n. 8154/2015)

Viene adito il Tribunale di Milano, in qualità di Giudice d’appello, per il gravame della sentenza resa dal Giudice di Pace di Milano.

L’automobilista conveniva in giudizio il proprietario del veicolo antagonista e la sua Compagnia assicuratrice, Toro Assicurazioni, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali quantificati complessivamente nell’importo di euro 18.632,72 derivanti dal sinistro stradale del 2.10.2010.

L’automobilista deduce l’esclusiva responsabilità del veicolo antagonista riconoscendo in capo a sé una misura di responsabilità del 20%.

Il sinistro si verificava alle ore 5,30 circa del 2.10.2010 a Milano, all’incrocio con il Corso Sempione e, secondo la descrizione fornita dall’attore, il veicolo da lui condotto veniva urtato nella parte laterale -posteriore destra dal veicolo antagonista, proveniente dalla sua destra a forte velocità, e scaraventato contro un’autovettura in sosta su corso Sempione.

Lo scontro laterale avveniva quando l’auto aveva ormai terminato l’attraversamento del crocevia.

Si costituisce in giudizio la Compagnia assicuratrice deducendo l’esclusiva responsabilità dell’attore.

La Compagnia deduce che la vettura dell’attore era sottoposta a fermo amministrativo e non poteva circolare ed eccepisce che il veicolo veniva portato in demolizione prima del sopralluogo del perito per la stima dei danni.

Il Giudice di pace rigettava la domanda dell’attore e lo condannava al pagamento delle spese processuali, ritenendo che il sinistro in questione si fosse verificato per colpa esclusiva dello stesso che ometteva di dare la precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra.

In particolare, il primo Giudice rilevava che le dichiarazioni dei testimoni oculari erano imprecise e confuse, che non vi erano rilievi su eventuali tracce di frenata né sulla entità dei danni riportati dalle vetture coinvolte, che l’obbligo di dare la precedenza si estende a tutta l’area dell’incrocio, restando così non rilevante il punto di collisione.

La decisione viene impugnata in appello ove viene chiesto, in totale riforma della sentenza, di accertare la responsabilità perlomeno concorsuale del veicolo antagonista nella causazione del sinistro e di condannare i convenuti -appellati al risarcimento del danno pari a euro 18.632,72.

L’appellante censura la decisione del primo giudice per non aver correttamente valutato le dichiarazioni dei due testimoni oculari che avevano collocato il punto di collisione quasi al termine dell’attraversamento dell’incrocio e riferito della forte velocità alla quale era condotta l’autovettura del convenuto.

Il gravame viene istruito attraverso l’acquisizione del fascicolo di primo grado.

Dagli elementi forniti dalle parti ai fini della ricostruzione delle modalità del sinistro si desume che lo scontro tra i veicoli è avvenuto ad un incrocio: l’auto dell’appellante è stata investita da quella proveniente dalla sua destra.

E’ lo stesso appellante, del resto, a riconoscere il mancato rispetto da parte sua dell’obbligo di dare la precedenza dal quale fa discendere un suo concorso nella causazione del sinistro nella misura del 20%, attribuendo all’altro conducente la prevalente responsabilità in ragione della eccessiva velocità.

Secondo il Tribunale, la prospettazione dell’appellante non è fondata, come correttamente ritenuto dal Giudice di Pace.

L’auto antagonista proveniva da destra e l’appellante impegnando l’incrocio ha omesso di dare la precedenza.

Come noto, ricorda il Tribunale, l ‘accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non esonera dal verificare il comportamento di guida dell’altro conducente onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato, o meno, le norme sulla circolazione stradale e di prudenza.

Invece, sostiene l’appellante che lo scontro sarebbe da attribuire alla prevalente responsabilità del veicolo che proveniva da destra a elevata velocità.

Tuttavia, le argomentazioni dell’appellante sulla eccessiva velocità non risultano convincenti.

Dalla fase istruttoria non è emerso nessun elemento che sostenga tale teoria e che consenta di riconoscere una concorrente responsabilità del conducente dell’altra autovettura che proveniva da destra.

Sostiene il Tribunale, che ai fini dell’attribuzione di responsabilità nell’attraversamento del crocevia, non è dirimente accertare se lo scontro sia avvenuto al centro dell’incrocio o se, come sostenuto dall’appellante, quando egli aveva quasi terminato l’attraversamento.

Infatti, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, la disciplina legale delle precedenze da osservare nei crocevia estende la sua efficacia vincolante nei confronti dei conducenti su tutta la relativa area, e non è pertanto necessario accertare in quale punto del crocevia abbia avuto luogo la collisione.

Del resto, l’appellante non ha allegato, né dimostrato, di avere intersecato la traiettoria antagonista con tale anticipo da potere compiere la manovra di attraversamento con assoluta sicurezza e senza obbligare l’altro conducente a manovre di emergenza.

Anche i danni materiali dei veicoli in questione, non offrono elementi favorevoli alla prospettazione dell’appellante .

Il veicolo dell’appellato è rimasto danneggiato nella parte anteriore, quello dell’appellante nella parte laterale destra.

Inoltre, il veicolo dell’appellante, dopo l’urto è stato sospinto contro un veicolo a bordo strada in regolare sosta e non sono stati precisati né il punto della sosta, né i danni riportati dal terzo veicolo.

Ergo, anche dal coinvolgimento del terzo veicolo non è possibile desumere alcuna prova a sostegno della asserita eccessiva velocità dell’appellato.

Il primo Giudice ha definito “imprecise e a volte confuse” le dichiarazioni dei due testimoni oculari e quindi non rilevanti anche rispetto alla velocità dell’auto condotta dall’appellato.

In effetti, osserva il Tribunale, dalle deposizioni testimoniali non si desume il luogo dello scontro.

Solo uno dei testi ha riferito la “forte velocità” dell’auto antagonista; mentre tale assunto non è stato confermato dagli altri testi escussi.

Al riguardo il Tribunale evidenzia che la stima della velocità di un veicolo è frutto di una percezione totalmente soggettiva e che su di essa non può fondarsi, in via esclusiva l’accertamento di una circostanza di decisiva rilevanza per la valutazione della condotta di una parte.

Per tali ragioni viene ritenuta corretta la decisione del primo giudice che ha ricondotto alla esclusiva responsabilità dell’appellante, per violazione dell’obbligo di dare la precedenza, la causa dell’incidente.

Il gravame merita di essere rigettato risultando superfluo il riesame delle questioni inerenti l’aspetto risarcitorio.

Oltretutto, viene sottolineato, che l’appellato è stato risarcito dalla Compagnia avversaria ed è stato assolto in sede penale dalla imputazione di lesioni colpose in danno dell’appellante.

In conclusione, il Tribunale di Milano, in qualità di Giudice d’Appello, rigetta l’appello e conferma integralmente la sentenza n.8423/2014 del 19.6.201 4 emessa dal Giudice di Pace di Milano ; condanna l’appellante al pagamento in favore dei convenuti delle spese del giudizio liquidate in euro 3.235,00, oltre accessori.

Avv. Emanuela Foligno

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