Viene esclusa la responsabilità del Condominio per la colpa esclusiva del danneggiato nella determinazione dell’evento dannoso (Tribunale di Crotone, Sez. I, Sentenza n. 544/2021 del 09/06/2021 RG n. 2310/2018)

Il danneggiato ha convenuto in giudizio il Codominio onde vederlo condannato al risarcimento dei danni patiti a causa della caduta dalle scale condominiali per la presenza di materiale sabbioso e invocando la responsabilità per cose in custodia di cui all’art. 2051 c.c.

Si costituisce in giudizio il Condominio contestando la domanda e deducendo l’esclusiva responsabilità del danneggiato nella causazione dell’evento.

Il Condominio chiede la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice e dell’Impresa edile esecutrice dei lavori agli ascensori al momento della verificazione dell’evento.

Tutti i convenuti eccepiscono la sussistenza del caso fortuito ed il Tribunale ritiene la domanda infondata.

Viene rammentato che la responsabilità per danno da cose in custodia, per la sua natura oggettiva, è esclusa laddove sia fornita la prova dell’ ascrivibilità del fatto ad un caso fortuito da intendersi in senso ampio, tale da comprendere il fatto naturale (c.d. forza maggiore), il fatto del terzo e il fatto dello stesso danneggiato, purché costituisca causa esclusiva del danno.

Ciò ribadito, viene ritenuta esclusa la responsabilità del Condominio per la colpa esclusiva del danneggiato nella determinazione dell’evento dannoso.

Pacifico, per consolidato orientamento giurisprudenziale, che il fatto colposo del danneggiato integra gli estremi del fortuito idoneo a superare ai sensi dell’art 2051 c.c. la presunzione di responsabilità laddove sia dotato di un autonomo impulso causale.

La condotta dell’attore danneggiato è idonea ad integrare gli estremi del caso fortuito per la presenza di circostanze sia oggettive, che soggettive, idonee a rendere il fatto dotato di efficacia autonoma nella causazione dell’evento, riducendo la res al rango di mera occasione.

L’evento, infatti, è avvenuto sulle scale che conducono all’appartamento, dotate di illuminazione normalmente funzionante, di apposito corrimano e prive di qualsivoglia anomalia.

Il danneggiato ha posto in essere invece, una condotta poco accorta laddove decideva di percorrere le scale senza accendere le luci, esponendosi così colpevolmente ad una situazione di pericolo.

Conseguentemente la colpa della caduta dalle scale condominiali è da ascrivere al danneggiato stesso perché la tutela offerta dalla norma di cui all’art 2051 c.c. viene esclusa quando il comportamento imprudente della vittima cagioni il danno.

Inoltre, uno dei testi ha confermato che “la sabbia era presente in buona parte sulla rampa dove è scivolato”, e ciò significa che l’attore, essendo dall’ultimo scalino della terza rampa, era perfettamente in grado di percepire la situazione di pericolo concretamente esistente, anche in ragione del fatto che abitando nel condominio sapeva dei lavori in corso.

Era, dunque, esigibile a carico dell’attore una maggiore attenzione alle condizioni delle scale ed un livello di prudenza più elevato.

Viene rammentato, il granitico indirizzo della Suprema Corte, secondo cui “il giudizio sull’autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, perciò, la responsabilità del custode”.

In conclusione, il Tribunale ritiene infondata la richiesta e rigetta la domanda proposta condannando l’attore al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 2.588,00, oltre spese generali e accessori di legge, sia nei confronti del Condominio che nei confronti della Compagnia assicuratrice.

Avv. Emanuela Foligno

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