Esclusa la ricorrenza di un nesso causale fra il ritardato ricovero, l’evoluzione della patologia coronarica e il decesso del paziente per il quadro clinico compromesso (Tribunale di Sassari, Sez. II, Sentenza n. 626/2021 del 12/06/2021 RG n. 2157/2019-Repert. n. 1022/2021 del 14/06/2021)

I congiunti del paziente deceduto citano a giudizio l’Azienda Ospedaliera di Sassari onde vederne accertata la responsabilità per inadeguate terapie, ritardato ricovero e decesso del familiare.

In particolare, deducono che nei mesi di gennaio e febbraio del 2013 il paziente, di sessantadue anni, veniva ricoverato dapprima presso il pronto soccorso e poi presso i reparti di clinica medica e neurologia dell’Ospedale di Sassari dove i medici specialisti che l’avevano in cura, sottovalutando e mal interpretando il grave quadro sintomatico presentato, praticavano terapie inadeguate e ritardavano il ricovero presso il reparto di cardiologia dove il paziente, dopo circa quindici giorni, decedeva per scompenso cardiaco acuto conseguente ad un infarto del miocardio per coronaropatia ateromasica.

Chiedono, quindi, la condanna dell’Azienda al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali, sia iure proprio per la perdita del rapporto parentale che in qualità di eredi della vittima dell’errore sanitario.

Si costituisce in giudizio l’Azienda Sanitaria contestando preliminarmente la legittimazione passiva e rilevando la genericità delle censure mosse.

Il Tribunale istruisce la pratica attraverso la produzione documentale e rigetta l’istanza di CTU Medico-Legale.

In particolare, viene evidenziato che non risulta fornita alcuna dimostrazione della legittimazione ad agire degli attori per il ristoro del danno parentale subito, difettando la prova del vincolo parentale.

Tale difetto di prova è stato tempestivamente eccepito dall’Azienda Sanitaria convenuta con il primo atto difensivo.

Inoltre, la produzione del certificato anagrafico storico di famiglia indicata come “doc.1” dagli attori nell’atto di citazione, non è mai stata allegata.

Tale circostanza è assorbente e preclude l’esame nel merito della pretesa, non risultando gli attori concretamente legittimati a domandare né il danno da perdita del rapporto parentale, né quello azionato iure hereditatis, non essendo dimostrata la loro qualità di eredi.

Il Giudice rileva che la prospettazione attrice risulta del tutto confusa nell’atto di citazione, in cui i fatti da cui trarrebbe origine la responsabilità dei sanitari sono ricondotti a quanto avvenuto all’interno del presidio di Sassari che all’epoca dei fatti faceva capo all’A.S.L. (ora ATS), e non all’Azienda Ospedaliera convenuta.

Nella successiva memoria depositata gli attori hanno affermato che l’invocata responsabilità contrattuale sarebbe da ricondurre solo ai sanitari che ebbero in cura il paziente presso la clinica medica e quella neurologica, gestiti all’epoca dei fatti dall’Azienda convenuta e non dall’Asl.

Ciò chiarisce, quanto rappresentato anche dalle cartelle cliniche, ovverosia che il paziente veniva dapprima ricoverato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale (facente capo all’ASL), e successivamente presso la clinica di Medicina generale, poi in quella di Neurologia (entrambe riconducibili all’A.O.U. convenuta), ed infine, negli ultimi venti giorni di vita, fino al decesso, presso il reparto di cardiologia facente capo all’ATS.

Tanto chiarito, la perizia Medico-Legale richiesta dal G.I.P. nel procedimento penale, coltivato a latere, sebbene evidenzi alcune negligenze e ritardi a carico dei Sanitari in servizio presso le cliniche gestite dall’Azienda Ospedaliera, escludeva la ricorrenza di un preciso nesso causale fra tali omissioni, l’evoluzione della patologia coronarica ed il conseguente decesso del paziente per il quadro clinico alquanto compromesso del paziente.

Oltre a ciò, il Consulente del GIP evidenziava che, proprio a causa delle condizioni cliniche compromesse del paziente, il decesso, verosimilmente, si sarebbe comunque verificato, anche qualora il ricovero nel reparto di cardiologia e terapia intensiva fosse stato più tempestivo.

Per tali ragioni la domanda degli attori viene rigettata con l’applicazione della regola della soccombenza sulle spese.

Concludendo, il Tribunale di Sassari rigetta la domanda e condanna gli attori al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.400,00 oltre spese generali e accessori di legge.

Avv. Emanuela Foligno

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