L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha reso noti gli aumenti riguardanti le ammende e sanzioni pecuniarie per chi contravviene alla normativa su igiene, salute e sicurezza sul lavoro.

Il decreto direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 del Capo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e riguardante la “Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza” ha sancito delle modifiche in merito alle sanzioni per la sicurezza sul lavoro.

A partire dal 1° luglio, infatti, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal d.lgs. n. 81/2000 nonché da atti aventi forza di legge, saranno rivalutate nella misura dell’1,9%.

A partire da luglio, quindi, ci saranno delle sanzioni più salate laddove si accertino inadempimenti in materia di sicurezza sul lavoro.

È, questo, il secondo aumento quinquennale stante la previsioni del menzionato decreto n. 81/2008, come modificato dal d.l. n. 76/2013 (il c.d. pacchetto lavoro) che ha previsto la novità.

Come noto, infatti, a seguito delle modifiche introdotte da tale decreto legge, convertito dalla legge n. 99/2013, il comma 4-bis dell’art. 306 del T.U. sulla sicurezza stabilisce quanto segue.

“Le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto nonché da atti aventi forza di legge sono rivalutate ogni cinque anni con decreto del direttore generale della direzione generale per l’attività ispettiva del ministero del lavoro e delle politiche sociali, in misura pari all’indice Istat dei prezzi al consumo previo arrotondamento delle cifre al decimale superiore”.

Questa medesima norma aveva aggiunto che la rivalutazione sarebbe avvenuta, a decorrere dal 1° luglio 2013, nella misura del 9,6%.

Invece, delle successive rivalutazioni quinquennali si sarebbe occupato un decreto direttoriale.

In una nota dello scorso 19 aprile è stato invece il Ministero del Lavoro a individuare nell’Ispettorato nazionale del lavoro l’organo che si sarebbe occupato di tali rivalutazioni.

Da questo è nato il provvedimento in questione che, dal 1° luglio di quest’anno, prevede una rivalutazione pari all’1,9%.

Come conseguenza di tale modifica, il datore di lavoro che non compie la valutazione dei rischi o omette di nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione  potrà incorrere in un’ammenda.

Questa andrà da 2.792,06 a 7.147,67 euro in luogo della forbice attuale. Questa, invigore fino al 30 giugno, va da 2.740 a 7.014,40.

Gli importi rivalutati delle sanzioni si applicheranno alle violazioni commesse esclusivamente dal 1° luglio 2018 fino al 30 giugno 2023.

Questi ultimi non riguarderanno però gli accertamenti commessi in precedenza.

Infine, la rivalutazione si avrà “automaticamente” tenendo a riferimento il momento di commissione della violazione e senza applicazione di alcun arrotondamento.

 

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