Se l’incidente a causato un danno alle persone il conducente è tenuto a fermarsi per tutto il tempo necessario all’effettuazione delle prime indagini

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11751/2017, si è pronunciata sul ricorso presentato da un automobilista che era stato condannato in primo grado e in appello secondo il disposto dell’articolo 189 del codice della strada relativo al comportamento in caso di incidente e più specificamente al sesto comma di tale articolo, in base al quale chiunque, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
In realtà il conducente si era fermato, ma solo momentaneamente. Egli stesso ha dichiarato nel corso del dibattimento che aveva fatto cenno all’altro conducente che si sarebbe fermato più avanti per non creare intralcio alla circolazione e che poi, non vedendolo sopraggiungere, si sarebbe allontanato.
Il ricorrente aveva quindi impugnato la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d’appello di Bologna, evidenziando come fosse “illogico affermare che l’imputato si sia fermato dopo l’impatto e al contempo pronunciarne la condanna”; a suo avviso, infatti, il reato si sostanzierebbe nella condotta di colui che si allontana repentinamente allo scopo di impedire l’identificazione del veicolo mediante annotazione del numero di targa.
La Suprema Corte, ha ritenuto il ricorso infondato respingendo le argomentazioni prodotte. Gli Ermellini, infatti, hanno ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente ritenuto ininfluente la breve sosta dell’imputato, che si era poi allontanato senza fornire le proprie generalità.
I Giudici del Palazzaccio hanno evidenziato, in particolare, che il bene giuridico tutelato dalla norma prevista dal codice della strada, attiene alla necessità di accertare le modalità del sinistro e di identificare coloro che ne siano coinvolti; di conseguenza la condotta di chi effettui sul luogo del sinistro una sosta momentanea, senza consentire la propria identificazione, né quella del veicolo è idonea a integrare il reato dal momento che la sosta deve durare per tutto il tempo necessario all’espletamento delle prime attività di indagine.

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