La soglia fissata dalla legge per il mantenimento dello stato di disoccupazione prescinde dalla tipologia contrattuale, a tempo determinato o indeterminato, dalla quale tale reddito annuale sia conseguito

In ogni caso il superamento della soglia di reddito annuale individuata dalla legge non dà luogo alla perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a una sospensione, potendo essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale.

La vicenda

L’INPS aveva agito in giudizio per il recupero della somma, a sua detta, erroneamente erogata a un lavoratore, a titolo di indennità di disoccupazione per il periodo che andava dal luglio al dicembre del 2005.

La Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione di primo grado, accoglieva l’opposizione proposta dal lavoratore, revocando il decreto ingiuntivo.

A detta dei giudici dell’appello, il fatto che l’opponente nel periodo di riferimento avesse prestato attività lavorativa a tempo determinato per un periodo di dieci settimane, percependo una retribuzione inferiore alla soglia prevista dall’art. 4 primo comma, lett. a) del D.Lgs. n. 181/2000 (nel testo modificato dall’art. 5, D.Lgs. n. 297/2002, operante ratione temporis), non era circostanza ostativa alla percezione della suddetta indennità.

Il ricorso per cassazione

Per la cassazione della sentenza l’INPS ha proposto ricorso, lamentando la non conformità alla legge. A sua detta la Corte d’Appello avrebbe dovuto fare applicazione non della norma contenuta nella lett. a) dell’art. 4 D.Lgs. n. 181/2000, bensì della successiva lett. d) – nella versione vigente ratione temporis-, la quale prevedeva in caso di accettazione di un’offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani, la sospensione dello stato di disoccupazione, con conseguente venir meno del diritto alla relativa indennità.

Senza contare che secondo l’art. 45, comma 3 del R.D.L. n. 1827 del 1935, durante lo svolgimento di attività di lavoro subordinato difetta la condizione di “mancanza di lavoro” e viene meno, pertanto, la funzione dell’indennità di disoccupazione.

Il giudizio di legittimità

La questione oggetto di causa attiene all’interpretazione dell’art. dell’art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000 , nel testo come sostituito dall’art. 5, D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, ed in particolare al rapporto sussistente tra la lettera a) e la lettera d), e dunque alla sussistenza o meno del diritto all’indennità anche nel periodo di svolgimento di attività lavorativa a tempo determinato nel quale l’assicurato abbia conseguito un reddito annuale inferiore alla soglia per mantenere lo stato di disoccupazione.

A tal proposito, i giudici della Suprema Corte (Sezione Lavoro, sentenza n. 27506/2019) hanno confermato l’opzione interpretativa adottata dalla corte territoriale, poiché corretta e conforme a diritto.

Il riferimento normativo

La norma ha, infatti, individuato alla lettera a) del comma 1, la soglia di reddito annuale che determina la conservazione dello stato di disoccupazione.

Essa è costituita dal reddito minimo personale escluso da imposizione, e consente sempre il mantenimento della condizione di disoccupazione, a prescindere dalla tipologia contrattuale dalla quale tale reddito annuale sia conseguito, a tempo determinato o indeterminato. Solo in caso di superamento di detta soglia può ritenersi venuta meno la necessità di sostegno pubblico del reddito in favore del lavoratore (e dei suoi famigliari).

Ai sensi poi, della successiva lettera d), il superamento della soglia di reddito annuale come individuata alla lettera a) non dà luogo a perdita dello stato di disoccupazione, ma solo a sospensione dello stesso, qualora il rapporto sia a tempo determinato della durata fino a otto mesi o a quattro mesi per i giovani. Ciò significa che in tal caso la situazione di disoccupazione potrà essere nuovamente fatta valere dopo la scadenza del termine contrattuale.

Diversamente, se il rapporto di lavoro a tempo determinato non abbia determinato il superamento della soglia annuale di reddito prevista dalla lettera a), la condizione di disoccupazione secondo la previsione di carattere generale viene conservata.

La decisione

Tale conclusione è coerente col fine di non creare un’ingiustificata disparità di trattamento tra lavoro a tempo determinato e indeterminato, in quanto secondo la prospettazione dell’Inps, disattesa dai giudici di merito, nel caso di lavoro a tempo determinato che in un anno abbia consentito la percezione di un reddito inferiore alla soglia imponibile si avrebbe, contrariamente a quanto avviene in caso di lavoro a tempo indeterminato, la sospensione integrale del trattamento di sostegno.

La soluzione normativa, correttamente interpretata, è, invece, idonea a valorizzare la precarietà del rapporto di lavoro a tempo determinato, che non consente per definizione una previsione di continuità dell’occupazione al di là della sua durata.

Per queste ragioni il ricorso è stato rigettato.

La redazione giuridica

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