Il Tribunale di Pescara e la Corte di Appello de L’Aquila riconoscono la pari responsabilità dell’autotreno e del pedone nella verificazione del sinistro.

Anche i giudici di Cassazione hanno ritenuto dirimente le modalità di attraversamento della strada da parte del pedone (Cassazione Civile, sez. III, 25/01/2024, n.2433)

La vicenda

La vittima conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Pescara, il conducente dell’autotreno e la società di assicurazione Lloyd Adriatico, poi divenuta Generali Italia s.p.a., nelle rispettive qualità di proprietario-conducente e assicuratore di un autotreno con rimorchio, chiedendo che fossero condannati al risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza di un incidente stradale, verificatosi il 2 settembre 2009, asseritamente dovuto all’esclusiva responsabilità dell’autotreno.

La donna espone che mentre stava attraversando la strada a piedi era stata investita dall’autotreno a causa dell’evidente disattenzione del conducente, riportando gravissimi danni. Il Tribunale di Pescara accoglieva parzialmente la domanda e, riconosciuta la pari responsabilità del conducente e del pedone nella determinazione del sinistro, condannava il primo e la società di assicurazione al risarcimento dei danni liquidati, al netto degli acconti già versati, nella somma complessiva di 353.452,56 euro.

La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 5 marzo 2021, ha rigettato il gravame confermando la decisione del Tribunale ed ha interamente compensato le spese del grado.

Le motivazioni dei giudici di Appello

In punto di responsabilità, i Giudici di Appello hanno affermato che la sussistenza della presunzione di responsabilità del conducente del mezzo investitore prevista dall’art. 2054, primo comma, c.c., anche se non superata, non preclude l’accertamento dell’imprudenza e della pericolosità della condotta tenuta dal pedone investito.

È stata confermata la decisione del Tribunale in ordine ad un riparto del 50% della responsabilità, posto che il pedone, pur essendo pacifico il dato dell’investimento da parte dell’autotreno, aveva tenuto una condotta del tutto anomala, in condizioni di particolare pericolo e senza valutare le conseguenze del proprio agire“.

Dalla ricostruzione della dinamica dell’incidente, infatti, era emerso che la vittima attraversava la strada fuori dal perimetro delle strisce pedonali, benché le stesse si trovassero a distanza di circa 12 metri e tanto pur avendo visto il sopraggiungere dell’autotreno che percorreva quella strada “a bassissima velocità”. Oltre a ciò è stato considerato che la cabina di guida dell’autotreno era posta “molto in alto rispetto alla sede stradale”, di modo che per il conducente era davvero difficile avvistare la presenza di ostacoli “situati proprio in prossimità della parte antistante”.

L’attraversamento rischioso e l’impatto con l’autotreno

La donna, in sostanza, secondo i Giudici di merito, nonostante l’intenso traffico, si era avventurata in un attraversamento molto rischioso, per di più senza accertarsi che quella manovra potesse essere portata a termine in sicurezza. E infatti, proprio a causa del grande traffico su entrambe le direzioni di marcia, la donna era stata costretta a fermarsi in prossimità della mezzeria e all’interno della corsia percorsa dall’autotreno; per cui il conducente non aveva più, a quel punto, “oggettiva possibilità di scorgerne la presenza”.

In aggiunta al contesto di oggettiva pericolosità della strada è stato anche considerato che la vittima si era “andata ad incuneare nell’angolo cieco alla visuale del conducente, ivi arrestando la sua marcia in attesa di poter transitare tra i veicoli che circolavano sull’opposta direzione di marcia, amplificando la condizione di rischio che ha portato al tragico evento lesivo”.

Il ricorso in Cassazione

Sul punto della responsabilità la vittima impugna la decisione in Cassazione, lamentando anche la errata liquidazione del danno.

Secondo la tesi della donna la presunzione di colpa a carico del conducente non sarebbe stata superata. L’accertamento del comportamento colposo del pedone che viene investito non è sufficiente ad affermare la sua esclusiva responsabilità, perché il conducente del veicolo investitore deve vincere la presunzione di colpa di cui al primo comma dell’art. 2054 cit., e può farlo solo “dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Nel caso specifico, la responsabilità esclusiva del conducente dell’autotreno avrebbe dovuto essere affermata tenendo presenti le seguenti circostanze: l’attraversamento, da parte del pedone, in prossimità delle strisce pedonali; il fatto che si fosse in pieno centro abitato e in ora di punta (le 17.40 circa); la presenza di un traffico intenso; l’andatura lenta del pedone e il fatto che egli avesse già completato l’attraversamento della mezzeria di pertinenza dell’autotreno, andando da destra a sinistra rispetto alla direzione di marcia di quest’ultimo. Nessun comportamento più attento e migliore poteva, dunque, essere preteso da parte del pedone.

Le censure non vengono ritenute fondate.

La ricostruzione del sinistro

Nel caso specifico la Corte di L’Aquila ha ricostruito con grande precisione e attenzione la dinamica del sinistro, considerando le caratteristiche della strada, l’orario del fatto, il punto dell’impatto, il comportamento del conducente del mezzo pesante e del pedone, la velocità dell’autotreno e le modalità di attraversamento della strada da parte della vittima. La motivazione resa è tecnicamente ineccepibile.

La S.C. ribadisce che la lettura combinata degli artt. 1227 e 2054, primo comma, c.c. esige, da parte del Giudice di merito, che si svolga uno specifico accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame, che è quello che la Corte d’appello abruzzese ha fatto nel caso in esame, individuando criticità tanto nel conducente che nel pedone.

I Giudici di merito hanno ben evidenziato tutte le specifiche ragioni di colpa esistenti a carico della vittima costituite non solo e non tanto dall’attraversamento fuori dalle strisce pedonali (che distavano appena dodici metri), quanto dal fatto di non avere calcolato correttamente il tempo necessario all’attraversamento in relazione al traffico esistente, finendo in tal modo per rimanere bloccata al centro della carreggiata a causa del sopraggiungere dei veicoli in senso contrario, sicché il conducente dell’autotreno, pur procedendo a bassissima velocità, non aveva potuto evitarla.

Il ricorso della vittima viene respinto.

Avv. Emanuela Foligno

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