Colpito alla spalla dall’albero di natale all’ingresso del centro commerciale (Tribunale Belluno, Sentenza n. 409/2023 pubblicata il 15/11/2023).

Utente del centro commerciale viene colpito dall’albero di natale situato all’ingresso  riportando lesioni alla spalla.

L’attore deduceva di essere stato colpito da un albero di Natale posto nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’attività commerciale e chiedeva il ristoro dei danni per oltre dodici mila euro.

La domanda risarcitoria formulata dall’attore ai sensi dell’art. 2051 c.c. non viene accolta in quanto non risulta provato che l’albero di natale in questione fosse nella custodia dell’attività commerciale convenuta.

Nell’atto di citazione l’attore ha dedotto di esser stato colpito alla spalla, in data 3.1.2019, da un albero di Natale dell’altezza di circa 3 – 4 metri, posto nelle immediate vicinanze dell’ingresso dell’attività commerciale gestita dal convenuto.

Nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. l’attore ha ribadito quanto sopra, contestando che l’albero che lo aveva colpito si trovasse sotto la tettoia della struttura; l’attore ha contestato le fotografie prodotte dalla controparte, raffiguranti un albero di Natale sotto la tettoia dell’immobile, evidenziando che non rappresentavano l’albero che lo aveva colpito.

Le fotografie prodotte dall’attore raffigurano il luogo in cui era posizionato l’albero di Natale, ovverosia in un’area non immediatamente prossima alla struttura; dette fotografie non possono ritenersi riferite al momento del sinistro, in quanto non è visibile alcun albero di Natale presso il luogo indicato e neppure appaiono scattate nel periodo invernale, in ragione delle caratteristiche del paesaggio ritratto nelle stesse.

Quanto alla terza fotografia prodotta dall’attore , la stessa ritrae un albero di Natale, che risulta tuttavia collocato sotto la tettoia della struttura e quindi in un punto diverso rispetto a quello indicato dallo stesso attore quale luogo del sinistro.

Lo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, ha confermato che l’albero che lo aveva colpito si trovava all’esterno della tettoia ed ha manifestato incertezza in merito al fatto che l’albero raffigurato nelle foto prodotte dal convenuto fosse quello che lo aveva colpito, sia per le decorazioni (“mi pare che avesse decorazioni natalizie diverse”), che per le dimensioni (“mi sembra sia sottodimensionato rispetto quello che c’era quel giorno”).

Ebbene, sulla base delle risultanze della prova orale, e delle stesse allegazioni di parte

attrice, viene escluso che l’albero di Natale oggetto di caduta sia stato quello posto sotto la tettoia della struttura gestita dal convenuto, ossia l’unico albero per il quale risulta pacifica in causa la titolarità in capo a quest’ultimo.

Non è stata fornita in giudizio prova del fatto che l’albero di Natale che ha colpito la spalla dell’attore – di cui non viene fornita documentazione fotografica – fosse nella disponibilità materiale e giuridica e, quindi, nella custodia, del convenuto.

Ed ancora, l’attore non ha provato che il punto esatto in cui era collocato l’albero di Natale caduto sulla sua spalla fosse ricompreso nell’area locata al convenuto.

Il relativo onere della prova incombeva sul danneggiato: l’attore difatti doveva dimostrare il nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l’onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode.

L’incertezza sul  rapporto di custodia in relazione all’albero oggetto di caduta non può essere superata sulla base delle risultanze della CTU medico legale, atteso che le medesime confermano la compatibilità delle lesioni con la caduta di un albero di Natale sulla spalla dell’attore, ma non possono fornire indicazioni in merito alla disponibilità della res ed alla relativa custodia.

La domanda viene rigettata con condanna alle spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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