Respinto il ricorso di una donna danneggiata da una caduta dovuta alla presenza di un dislivello nella pavimentazione di una piazza cittadina

Una donna citava in giudizio il Comune chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni patiti in conseguenza della caduta avvenuta a causa della presenza di un dislivello nella pavimentazione di una piazza cittadina.

Il Tribunale, svolta prova per interpello e per testimoni e disposto l’espletamento di una c.t.u., accoglieva la domanda, condannando la parte convenuta al risarcimento dei danni liquidati nella somma di euro 4.349, nonché al pagamento delle spese di giudizio.

La pronuncia, tuttavia, veniva ribaltata in secondo grado, con il rigetto della domanda della danneggiata.

La Corte territoriale, infatti, evidenziava come il dislivello in questione avesse un’altezza di circa 12 centimetri, conseguenti all’esecuzione di alcuni lavori di riqualificazione urbana della Piazza. La colorazione della parte superiore del gradino-dislivello era ben differente rispetto a quella della parte inferiore e le lastre della parte superiore erano anche poste con una striscia di direzione inversa rispetto a quelle del piano inferiore; detta differenza cromatica rendeva ben visibile il dislivello in una giornata di sole come quella in cui si era verificata la caduta.

Nel ricorrere per cassazione la donna contestava al Giudice al Collegio distrettuale l’aver ritenuto l’esistenza, nella specie, del caso fortuito, che a suo giudizio non sarebbe stato in alcun modo predicabile anche in considerazione della natura oggettiva della responsabilità che grava in capo al custode.

La Cassazione, tuttavia, con l’ordinanza n. 29435/2020 ha ritenuto di non aderire al motivo di doglianza.

Dal Palazzaccio hanno ricordato che, in base alla costante giurisprudenza di legittimità, “in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione”. Di conseguenza “quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”.

Nel caso in esame la Corte d’appello aveva fatto buon governo di tali principi, concludendo che la caduta dell’attrice fosse da imputare esclusivamente ad una sua disattenzione, pienamente idonea ad integrare il caso fortuito.

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