L’uso dell’appartamento che ospita il custode dello staile rappresenta una prestazione accessoria al rapporto di lavoro che pertanto viene meno nel momento in cui il rapporto lavorativo si conclude

Il Tribunale di Milano, con una sentenza de dicembre 2016, ha dato ragione a un condomino che chiedeva il rilascio dell’appartamento da parte dell’ex portiere dell’edificio, dopo che questi era stato licenziato. Il giudice meneghino ha infatti evidenziato come il custode dello stabile, ha in godimento l’uso dell’alloggio quale prestazione accessoria al rapporto di lavoro, e non in virtù di un autonomo rapporto di locazione. Al momento della cessazione del rapporto lavorativo, pertanto, l’appartamento deve essere liberato.
Nel caso in esame il portiere, assunto con contratto a tempo indeterminato, aveva ricevuto in godimento, a titolo gratuito, i locali della portineria. Tuttavia, dopo la rottura consensuale del rapporto lavorativo si rifiutava di liberare l’alloggio, che peraltro doveva ospitare il nuovo portiere.
Il Tribunale di Milano, ha richiamato nella sua pronuncia la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n. 18649/2012), in base alla quale la ratio del rilascio dell’alloggio concesso per l’espletamento delle mansioni di portiere o di addetto alla pulizia dello stabile, è che la concessione in godimento dell’immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendone un parziale corrispettivo”.
Il patto relativo all’uso dell’alloggio quale prestazione accessoria del rapporto di portierato, in base alla sentenza pronunciata, “segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegato, con evidente obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro”. Il condomino,in conclusione, ha tutto il diritto a recuperare il bene e il portiere è tenuto al rilascio immediato dell’immobile occupato.
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