Respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva il risarcimento del danno in conseguenza dell’inadempimento datoriale per il demansionamento subito

In tema di demansionamento e dequalificazione professionale, il pregiudizio – danno non patrimoniale – non si identifica con l’inadempimento datoriale e non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale.

Lo ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23144/2020 pronunciandosi sul ricorso di un lavoratore che si era visto negare, in sede di appello, il risarcimento del danno per l’avvenuto demansionamento da parte della società datrice da impiegato di 8° livello (con il compito specifico di fornire pareri legali ai vari uffici dell’azienda o delle altre imprese del gruppo in materia di appalti, gestione dei rifiuti, tutela ambientale e sicurezza) a mansioni di gestione dei dati amministrativi relativi agli automezzi delle società del gruppo, corrispondenti al 3° o 4° livello impiegatizio.

La Corte territoriale, nel riformare la sentenza di primo grado, rilevava che l’uomo non avesse allegato, né dedotto alcuna specifica circostanza di fatto che dimostrasse la sussistenza di un danno non patrimoniale (biologico, esistenziale, all’immagine etc.) quale conseguenza del demansionamento subito.

Più specificamente osservava che nel ricorso fossero contenute solo affermazioni generiche e tautologiche o di scarsissimo rilievo, che non descrivevano alcuna circostanza di fatto specifica ed individuata nello spazio, nel tempo e nei protagonisti, e non consentivano di ricostruire il concreto verificarsi di alcun danno apprezzabile all’integrità psicofisica, alla vita di relazione, alla progressione in carriera, all’immagine professionale e personale del lavoratore.

La Cassazione ha ritenuto di confermare la decisione del Giudice di secondo grado, rigettando l’impugnazione del ricorrente.

Gli Ermellini hanno specificato come  il pregiudizio sia cosa diversa dall’inadempimento, anche se il primo può essere desunto attraverso la prova per presunzioni, purché gli indizi siano integrati da elementi (allegati) che in concreto e non in astratto descrivano durata del demansionamento, conoscibilità all’interno ed all’esterno dell’ ambiente lavorativo, frustrazione di aspettativa di progressione professionale, riflessi sulle abitudini di vita del soggetto, etc.

Nella prova presuntiva – hanno sottolineato dal Palazzaccio – la parte danneggiata ha l’onere di fornire la prova diretta di tutto ciò che può costituire il fatto-base e proprio quest’onere indefettibile è ciò che costituisce il tratto distintivo del piano del danno evento da quello del danno in re ipsa, in quanto per il secondo lo sforzo probatorio si arresta alla lesione del diritto, nell’altro si estende a circostanze ulteriori, benché possa trattarsi di circostanze vicine all’evento lesivo; il fatto noto non può essere l’ingiustizia sic et simpliciter, ma, quanto meno, l’ingiustizia circostanziata, esaminata, cioè, nel suo contesto particolare.

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