Ai fini del diritto alla reversibilità della pensione è necessario che il contributo economico del defunto al sostentamento del discendente sia stato non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente

Con l’ordinanza n. 23058/2020 la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna presentato con la decisione dei Giudici del merito di rigettare la domanda, proposta nei confronti dell’Inps, di riconoscimento della reversibilità della pensione goduta dal defunto genitore, quale figlia maggiorenne totalmente inabile.

La Corte territoriale, in particolare, aveva fondato la sua pronuncia sull’insussistenza del requisito della vivenza a carico dell’ascendente alla data del decesso; a tale riguardo, aveva ritenuto decisivo il reddito (della ricorrente-appellante) certificato dall’Agenzia delle Entrate in misura di Euro 9.495,00, per l’anno 2009, e in misura di Euro 8.946,00, per l’anno 2010.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte, la ricorrente eccepiva la violazione del criterio di valutazione della vivenza a carico del genitore, come indicato dall’Inps con circolare n. 185 del 2015 e recepito dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 14996/2007, secondo cui, ai fini dell’accertamento del requisito di non autosufficienza economica per il riconoscimento del diritto a pensione di reversibilità nei confronti degli invalidi civili totali, il limite di reddito è quello stabilito dal D.L. n. 663 del 1979, art. 14 septies, convertito con modificazioni in L. n. 33 del 1980, n. 33, considerando i soli redditi assoggettati ad Irpef.

Gli Ermellini hanno ritenuto di accogliere il ricorso in quanto fondato.

La normativa vigente – hanno infatti chiarito dal Palazzaccio – stabilisce che, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, “i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro (…) si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”. Tale requisito, della cd. “vivenza a carico”, è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell’inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente al sostentamento del discendente.

In particolare, la nozione di vivenza a carico è definita dal D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 106 (T.U.), sia pure riferita alla diversa posizione degli ascendenti e dei collaterali, nei seguenti termini: “Agli effetti dell’art. 85, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino senza mezzi di sussistenza autonomi sufficienti ed al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto”.

La disposizione indica quindi due presupposti (assenza di mezzi di sussistenza autonomi e mantenimento da parte del de cuius) necessari “come due facce dello stesso fenomeno”.

In relazione al primo dei due requisiti (insussistenza di mezzi sufficienti), dalla giurisprudenza si desume che “ragioni di certezza giuridica, di parità di trattamento, di tutela di valori costituzionalmente protetti (artt. 3 e 38 Cost.) impongono criteri quantitativi certi che assicurino eguale trattamento ai superstiti inabili”, sicché devono “considerar(si) a carico (per i decessi successivi al 31/10/2000) i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.

Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva erroneamente ritenuto integrata la presunzione di “non vivenza a carico” sulla base del requisito reddituale, così che aveva pretermesso ogni ulteriore verifica; in altre parole, aveva ritenuto di inferire l’insussistenza del requisito di insufficienza economica automaticamente dalla presenza di redditi, rispettivamente di Euro 9.495,00, per l’anno 2009, e di Euro 8.946,00, per l’anno 2010. In tal modo, però, i giudici di merito non avevano considerato che, per il 2009, il limite di reddito per beneficiare della pensione di inabilità era pari a Euro 14.886,28 mentre, per il 2010, era pari ad Euro 15.154,24.

I redditi accertati, ex se non ostativi al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, avrebbero imposto invece alla Corte di appello di procedere agli ulteriori e doversi accertamenti per la corretta applicazione della normativa di riferimento: da un lato, alla verifica dell’effettivo mantenimento, da parte del genitore, della figlia non economicamente autosufficiente, al momento del decesso, dall’altro, in caso di esito positivo del primo accertamento, all’esame del requisito sanitario.

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