Accolto il ricorso del preposto di un esercizio commerciale contro la condanna per l’infortunio al dipendente addetto al reparto macelleria

Il preposto del punto vendita può essere assolto per l’infortunio al dipendente se il responsabile del reparto era in ferie. Lo ha chiarito la sentenza n. 1096/2021 della Cassazione.

I Giudici Ermellini si sono pronunciati sul ricorso del responsabile di un supermercato, condannato in sede di merito del reato di lesioni colpose (art. 590 del codice penale) in danno di un dipendente, addetto al reparto macelleria, perché, in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, non provvedeva a sovrintendere e vigilare affinché quest’ultimo utilizzasse i mezzi di protezione collettivi della macchina sega-ossi in conformità alle istruzioni d’uso del fabbricante.

Il danneggiato, infatti, intento a suddividere in tante fette un pezzo unico di lombo di maiale della lunghezza di circa un metro, servendosi della macchina sega-ossi, aveva urtato la lama con la mano sinistra così procurandosi una ferita lacero-contusa al primo dito di detta mano, con lesione parziale dell’estensore comportante l’impossibilità di attendere alle ordinarie occupazioni per 139 giorni.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte il ricorrente eccepiva che l’attribuzione di responsabilità a suo carico era da ritenersi unicamente oggettiva, in considerazione del mero ruolo da lui rivestito di direttore del punto vendita. Non era emerso, infatti, in quali termini concreti egli avrebbe violato la normativa, giacché la Corte di appello aveva omesso qualsiasi valutazione comparativa tra le modalità dell’infortunio e gli obblighi di sorveglianza previsti. La causa dell’infortunio – a suo dire – andava individuata nel mancato utilizzo, da parte del lavoratore, di una protezione presente sul macchinario. L’imputato sottolineava, peraltro, di aver assunto l’incarico di direttore del punto vendita, composto di molti reparti e di altrettanti capi reparti, soltanto cinque giorni prima dell’infortunio.

I Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto fondato il motivo di doglianza.

La Corte di merito, infatti, aveva ritenuto che, trovandosi il caporeparto in ferie al momento dell’infortunio, la posizione di garanzia gravava sul direttore dell’esercizio commerciale, a nulla rilevando che egli avesse assunto l’incarico da pochi giorni.

La persona offesa, sentita in dibattimento, aveva riferito che l’elusione dei dispositivi di protezione, di cui pure quella specifica macchina era dotata, era una prassi inveterata, atteso che, a suo dire, questi dispositivi ostacolavano i movimenti necessari al taglio dei pezzi di carne più piccoli. Il dipendente aveva, altresì, detto di non aver segnalato tale difficoltà, rimarcando come tutti ne fossero a conoscenza e si comportassero alla stessa maniera.

Ciò detto, il Collegio osservava che, dal percorso motivazionale dell’impugnata sentenza, non si ricavava in alcun modo la certezza che l’imputato, il quale rivestiva l’incarico di preposto a quell’esercizio commerciale da soli cinque giorni, fosse realmente (o potesse essere) a conoscenza di tale prassi, anche ammettendo che essa fosse davvero così frequente come affermato dalla persona offesa. Invero, l’anzidetto brevissimo lasso temporale appariva al Collegio non privo di significatività quanto alla concreta esigibilità di una specifica condotta di vigilanza da parte del preposto.

Nel caso di specie, dal Palazzaccio hanno posto in rilievo il c.d. principio di esigibilità.

“La colpa – si legge nella sentenza –  ha, infatti, un versante oggettivo, incentrato sulla condotta posta in essere in violazione di una norma cautelare, e un versante di natura più squisitamente soggettiva, connesso alla possibilità dell’agente di osservare la regola cautelare. Il rimprovero colposo riguarda infatti la realizzazione di un fatto di reato che poteva essere evitato mediante l’osservanza delle norme cautelari violate”. “Il profilo soggettivo e personale della colpa viene generalmente individuato nella possibilità soggettiva dell’agente di rispettare la regola cautelare, ossia nella concreta possibilità di pretendere l’osservanza della regola stessa: in sostanza, nell’esigibilità del comportamento dovuto. Si tratta di un aspetto che si colloca nell’ambito della colpevolezza, in quanto esprime il rimprovero personale rivolto all’agente. A questo profilo della responsabilità colposa la riflessione giuridica più recente ha dedicato molta attenzione, nel tentativo di personalizzare il rimprovero dell’agente attraverso l’introduzione di una doppia misura del dovere di diligenza, che tenga conto non solo dell’oggettiva violazione di norme cautelari ma anche della concreta possibilità dell’agente di uniformarsi alla regola, valutando le sue specifiche qualità personali e la situazione di fatto in cui ha operato”.

Da queste considerazioni deriva – secondo la Cassazione – che la veste di “preposto di fatto” che il giudice di appello attribuiva all’imputato, attesa l’assenza per ferie del caporeparto, non costituiva di per sé prova né della conoscenza né della conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di prassi comportamentali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.

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