A nulla rileva la circostanza che, dopo un investimento di persona, il responsabile, inizialmente allontanatosi, si presenti alle forze dell’ordine consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro

Il reato di fuga in caso di investimento di persona ha natura di reato omissivo di pericolo e si perfeziona istantaneamente nel momento in cui il conducente del veicolo investitore viola l’obbligo di fermarsi, ponendo in essere, con il semplice allontanamento, una condotta contraria al precetto di legge, di talché il reato è configurabile anche se il conducente, allontanandosi, abbia agito in modo da rendere possibile la sua identificazione presentandosi successivamente al più vicino posto di polizia, dato che la finalità della norma è anche quella di rendere possibile l’accertamento immediato delle modalità e circostanze dell’incidente.

Lo ha affermato la Cassazione nella sentenza n. 3488/2021 pronunciandosi sul ricorso di un uomo che era stato condannato in sede di merito alla pena di 9 mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione, ed alla sospensione della patente per anni 1 e mesi 7, per il reato di cui all’art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada, perché, alla guida di un veicolo, dopo aver cagionato un incidente da cui derivavano lesioni alla parte offesa, non ottemperava all’obbligo di fermarsi e di prestare assistenza alla persona ferita.

Nel rivolgersi alla Suprema Corte l’imputato deduceva la violazione di legge e l’assenza di motivazione in ordine al reato di fuga, atteso che, nonostante l’autonomia delle due fattispecie prevista dall’art 189 cod.strada, i giudici di merito si erano soffermati esclusivamente sulla condotta di omissione di soccorso, senza tenere conto, ai fini dell’affermazione della responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di fermata, che, subito dopo il sinistro, l’imputato si era recato immediatamente presso il comando della locale polizia, ove aveva reso spontanee dichiarazioni in ordine alla dinamica del sinistro ed aveva ricevuto formale informazione di garanzia.

I Giudici Ermellini, nel rigettare le argomentazioni proposte dal ricorrente hanno sottolineato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, i reati di cui all’art. 189 del codice della strada sono reati istantanei di pericolo, sicché la condotta successiva dell’imputato, che subito dopo il sinistro, si sia presentato presso il comando della locale polizia, consentendo la sua identificazione e la ricostruzione del sinistro, non esclude la consumazione né del reato di omessa fermata né di quello di omissione di soccorso.

Peraltro – hanno aggiunto dal Palazzaccio – l’immediata fermata avrebbe consentito l’intervento delle forze dell’ordine sul posto ed una serie di rilievi ed accertamenti funzionali ad una più precisa ricostruzione del sinistro, che erano stati invece preclusi dall’allontanamento dell’imputato dal luogo del sinistro.

La redazione giuridica

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