Ma a condizione che il comportamento non pregiudichi una pronta guarigione

Uscire di casa quando non si è andati a lavoro per malattia? Si può, al di fuori degli orari di reperibilità; ma per non incorrere in conseguenze che possono arrivare fino al licenziamento per giusta causa e condotta infedele, occorre rispettare determinati paletti.

A fare luce su tali condizioni ci ha pensato la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 20210 dello scorso 7 ottobre, ha chiarito che “l’assenza del lavoratore dalla propria abitazione durante la malattia, benché possa dar luogo a sanzioni comminate per violazione dell’obbligo di reperibilità durante le cosiddette fasce orarie, tuttavia non integra di per sé un inadempimento sanzionabile con il licenziamento se il giudice ritenga che la cautela della permanenza in casa – benché prescritta dal medico – non sia necessaria al fine della guarigione e della conseguente ripresa della prestazione lavorativa”.

Il lavoratore malato, quindi, può uscire di casa al di fuori degli orari in cui può arrivare il medico fiscale, ma a condizione che il suo comportamento non pregiudichi una pronta guarigione, rallentando la convalescenza e tenendolo lontano dal lavoro più del tempo dovuto. Soddisfatta tale condizione, inoltre, per gli Ermellini non è possibile ricorrere al licenziamento neppure nel caso in cui il lavoratore esca di casa violando una precisa prescrizione medica. Non attenersi a quanto previsto dal certificato medico, infatti, non rappresenta una violazione del contratto di lavoro talmente grave da poter sempre comportare la perdita del posto.

La verifica del corretto comportamento da parte del lavoratore e l’eventuale dimostrazione di una condotta contraria agli obblighi di buona fede e correttezza in relazione agli impegni lavorativi, spetta al datore di lavoro. A tal fine il datore può far pedinare il dipendente incaricando un investigatore privato che, lecitamente e senza che si configuri alcuna violazione del diritto di privacy, può scattare fotografie, acquisire filmati o raccogliere prove testimoniali dei colleghi di lavoro. Se, ad esempio, un lavoratore che abbia prodotto un certificato per lombosciatalgia viene sorpreso a sollevare pesi, il datore di lavoro, dotato delle opportune prove, potrà procedere al suo licenziamento senza preavviso.

Resta salvo, in ogni caso, l’obbligo di permanenza a casa durante gli orari previsti per la visita fiscale del medico inviato dall’Inps: dalle 10 alle 12.00 e dalle 17 alle 19, 7 giorni su 7 (inclusi domeniche e festivi) per i lavoratori del settore privato; dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, 7 giorni su 7 (inclusi domeniche e festivi) per i dipendenti pubblici. Dal divieto di uscita sono esenti solamente i malati gravi; chi, durante tali orari, è costretto invece ad assentarsi da casa per una grave ragione, deve comunicarlo preventivamente e, se non se ne ha il tempo, deve essere in grado di dimostrare tale urgenza. In caso di assenza ingiustificata si perde il trattamento di malattia, con modalità diverse a seconda che non ci si faccia trovare alla prima, alla seconda o alla terza visita. Solo nei casi più gravi si può arrivare al licenziamento da parte del datore di lavoro.

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