La Corte di Cassazione ribadisce che chi domanda il risarcimento per mobbing deve dimostrare la vessatorietà e le prevaricazioni ingiustificate tenute da colleghi e superiori non essendo elementi sufficienti le intolleranze e i controlli

Con l’ordinanza n. 12364/2020, la Cassazione torna sul mobbing e chiarisce che chi agisce in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni causati da comportamenti mobbizzanti di colleghi e superiori deve dimostrare che le vessazioni e le prevaricazioni siano del tutto ingiustificate.

La vicenda affrontata dalla Cassazione tratta dei patimenti mobbizzanti subiti da un agente di polizia municipale da parte del Comandante e di un Sottotenente.

L’uomo in primo grado vedeva accolta la sua domanda di mobbing e il Tribunale di Salerno condannava il Comune, il Comandante e il Sottotenente al risarcimento dei danni liquidato nell’importo di € 40 mila.

I convenuti appellano la sentenza e la Corte Territoriale di Salerno accoglie l’appello respingendo la domanda risarcitoria del Vigile Urbano per mancanza della prova.

La Corte d’Appello evidenziava che il Vigile Urbano lamentava atti persecutori e di intolleranza, esternati attraverso controlli continui, iniziative disciplinari pretestuose e condotte aggressive riconducibili in particolare al Sottotenente.

Gli atti lamentati dal lavoratore secondo la Corte territoriale non possono integrare il mobbing contestato in quanto gli esami testimoniali non hanno confermato i fatti dedotti dal Vigile Urbano.

Egualmente neppure la CTU espletata che concludeva con “reazione da stress ricollegabile alle vicissitudini lavorative” può provare la fattispecie di mobbing.

Il Vigile Urbano ricorre in Cassazione contestando la negazione della sussistenza del mobbing e l’erronea valutazione del materiale probatorio.

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile in quanto le doglianze del lavoratore sono finalizzate a una diversa valutazione del giudizio di merito non consentita in sede di legittimità.

Ad ogni modo, ad avviso dei Supremi Giudici la Corte territoriale di Salerno ha correttamente evidenziato che ai fini della configurabilità del mobbing devono ricorrere:

“- una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;

-l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;

-il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità e/o nella propria dignità;

-l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.”

Le risultanze di causa, specificano gli Ermellini, hanno invero fatto emergere una situazione di normale conflittualità tra il Vigile Urbano e il Sotto Tenente, fisiologicamente ricollegabile alle dinamiche tipiche dell’ambito lavorativo, ma non così grave da ricondurre tali condotte a un intento persecutorio.

Avv. Emanuela Foligno

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