Respinte le doglianze di un automobilista accusato di omicidio colposo per aver travolto un pedone intento ad attraversare la strada provocandone la morte immediata per investimento

Era stato condannato, in sede di merito, ai sensi dell’art. 589 comma 2^ cod. pen., per avere, con colpa consistita in negligenza imprudenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme sulla circolazione stradale, ed in particolare dell’art. 191 C.d.S., alla guida di un’autovettura, omesso di dare la precedenza a un pedone, che attraversava la strada da sinistra a destra rispetto alla direzione di marcia del veicolo e avvalendosi delle strisce pedonali, provocandone la morte immediata per investimento.

Nel ricorrere per cassazione, l’automobilista contestava alla Corte di appello di avere fondato il proprio giudizio su elementi non verificati, affermando, in particolare, che la circostanza che il pedone stesse attraversando sulle strisce pedonali non era desumibile solo dalla dichiarazione di un teste presente sul luogo del sinistro, né dal fatto che sulla suola di una delle scarpe dell’investito fossero state rinvenute tracce di vernice rossa, riconducibili alle strisce pedonali tracciate in vernice bianca e rossa. Il ricorrente sottolineava che nessun accertamento tecnico era stato disposto al fine di confermare che la vernice fosse compatibile con quella delle strisce pedonali. Assumeva, poi, che detto difetto di accertamento si estendeva anche alla dinamica del sinistro, avendo il giudice di appello sostenuto che il pedone stesse attraversando da sinistra a destra, in assenza della ricostruzione della dinamica a mezzo di perizia tecnica, ricavando le circostanze dell’evento solo dalle dichiarazioni degli agenti della Polizia municipale che erano intervenuti. Rilevava, infine, che i danni dell’autovettura erano collocati sul lato destro dell’auto e che ciò si poneva in insanabile contrasto con quanto affermato dalla sentenza in ordine alle modalità di produzione del sinistro.

Gli Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 42109/2021, hanno ritenuto le doglianze inammissibili.

La Corte territoriale, infatti, aveva dato ampia giustificazione circa l’inutilità di un accertamento peritale, ritenendo chiara la dinamica dell’incidente, come risultante dalle dichiarazioni del teste, che viaggiava dietro al veicolo condotto dall’imputato, il quale aveva riferito di avere visto il pedone cominciare l’attraversamento da sinistra verso destra e poi- pur senza avere visto direttamente l’impatto- di averlo visto sul parabrezza dell’auto che lo precedeva, prima che cadesse violentemente a terra. La circostanza che il pedone attraversasse sulle strisce veniva ritenuta confermata dalla presenza della vernice rossa sulle scarpe, ma anche da segni sulle strisce pedonali compatibili con le tracce rilevate sulle calzature. D’altro canto, come ben sottolineato dal giudice di appello, a fronte della chiara deposizione del testimone non vi poteva essere dubbio alcuno sulle modalità di accadimento del fatto. Né, secondo la Corte territoriale, appariva inconciliabile con la ricostruzione -così da meritare un accertamento peritale- la collocazione dei danni sulla parte destra del veicolo, ciò dipendendo solo dalla posizione del pedone nel momento in cui era stato investito dall’auto. Peraltro, mal si comprendeva che tipo di conseguenze il ricorrente volesse trarre dalla collocazione dei danni, posto che il sinistro era stato ricostruito in base alle dichiarazioni dei testi oculari e che, proprio dalla sentenza, si traeva che l’imputato non aveva negato di avere investito la persona offesa, ma solo di non averla vista, per motivi rimasti ignoti.

La redazione giuridica

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