Sul parziale distacco di retina, il CTU ne ha escluso il nesso di causa con il sinistro, non risultando soddisfatto alcun criterio medico legale inerente (Tribunale di Firenze, Sez. II, Sentenza n. 2247/2021 del 13/09/2021 RG n. 4496/2018)

Il danneggiato, in compagnia di una conoscente si accingeva ad attraversare Via Taddeo in Firenze, sulle strisce pedonali poste all’altezza del centro sportivo “Paolo Valenti”, quando veniva investito da un’autovettura Lancia Delta sopraggiungente dalla sua sinistra che, senza porre in essere manovre o condotte atte ad evitare l’impatto, lo travolgeva e lo trascinava per decine di metri sull’asfalto. Al pedone veniva diagnosticata “frattura bimalleolare caviglia sn” e sottoposto successivamente a due interventi chirurgici per la riduzione della frattura con inserimento di placca e chiodo di fissaggio, e quindi, in data 07.12.2015 ad intervento oculistico per “parziale distacco di retina dell’occhio sinistro che si ritiene essere riconducibile, causalmente, al forte trauma occorsogli in conseguenza dell’incidente stradale.

Cita a giudizio il proprietario-conducente della Lancia Delta e la Compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento dei danni indicati nell’importo di euro 124.937,66, dando atto di avere ricevuto dalla Compagnia l’importo complessivo di euro 39.311,00, non ritenuto congruo.

In particolare l’ attore indica danni patrimoniali subiti: 1) danno da lucro cessante (di cui euro 16.319,91 per perdita dei redditi per attività di libero professionista (docente universitario e Medico Primario), per l’anno 2015 ed euro 28.826,00 per diminuita capacità di lavoro specifica nella misura del 10% per 5 anni), oltre ad un indeterminato importo costituito dalle indennità che avrebbe percepito se avesse partecipato alle sessioni di laurea primaverile e dal conseguimento della quota dell’indennità integrativa per l’omesso raggiungimento dell’obiettivo prestazionale di reparto nel 2015; 2) danno emergente per euro 9.726,35 (costituito da spese mediche e spese legali maturate nella fase stragiudiziale per la composizione bonaria del danno).

Il Giudice dispone prove testimoniali e Consulenza Medico-Legale.

Nel merito, previa attenta ricostruzione della dinamica del sinistro, viene ritenuta pacifica la responsabilità dell’automobilista.

Ci si sofferma sull’aspetto risarcitorio, trattato egregiamente dal Giudicante.

Sul danno patrimoniale (danno emergente), vengono riconosciute le spese mediche nella misura di euro 2.151,00 (euro 2.058 per ausili medici, visite ortopediche, esami strumentali, sedute di fisiokinesiterapia).

Riguardo il rimborso delle spese stragiudiziali, il Giudice rimarca che tali spese sono soggette ai normali oneri di allegazione e prova e riconosce l’importo di euro 3.960,00 (pari al 10% del corrisposto, in quanto la fattura del legale è stata prodotta tardivamente).

Sul mancato guadagno inerente l’esercizio dell’attività di medico intramoenia è stato documentalmente provato che l’attore effettuava visite ambulatoriali in regime di libera professione , la cui retribuzione era di competenza della A.O.U.S., la quale decurtava una quota variabile, a seconda del tipo di prestazione erogata dall’attore (visita generale, visita breve ed esame audiometrico), tra il 30% ed 50%, corrispondendo all’attore la differenza valore della prestazione stessa.

La remunerazione dell’attività di Direzione del Reparto ed assistenziale, consistente, fra le altre, nell’esecuzione dell’attività interventistica-chirurgica era invece di competenza dell’Università degli Studi di Siena e la relativa corresponsione non si è interrotta nel periodo di malattia (20.02.2015 – 25.05.2015) – come dimostrato dalle dichiarazioni dei redditi prodotte in adempimento ad ordine giudiziale.

Dalla lettura dei documenti prodotti viene constatata una diminuzione nei redditi derivanti dalla ridotta attività ambulatoriale che l’attore ha quantificato in atto di citazione nell’importo di euro 16.320,00 .

A tale importo si è giunti attraverso l’applicazione del principio di cui all’ art. 137 D.Lgs. 205/09 , per cui dal reddito annuo imponibile maturato in regime di libera professione viene detratta la percentuale del corrispondente reddito ascrivibile al numero di giorni / mesi in cui il danneggiato non ha potuto lavorare per l’inabilità temporanea assoluta o parziale subita ed accertata.

L’inabilità lavorativa temporanea è appunto il danno patrimoniale, derivante dalla forzosa assenza dal lavoro per un periodo di tempo determinato, a sua volta causata dalla lesione della salute..

Considerato che l’attività libero professionale si è interrotta per circa il 33% della durata dell’anno del sinistro (dal 20.02.2015 al 15.06.2015) e considerato che la retribuzione imponibile complessivamente maturata per l’anno 2014 pe r la medesima attività, era di euro 51.356,00, decurtandola del 33%, si ottiene, appunto l’imponibile di euro 34.408,52 pressoché sovrapponibile a quello maturato per l’anno 2015.

L’attore, al riguardo, ha prodotto l’elenco delle visite ambulatoriali relative agli anni 2015, 2013 e 2014, onde dimostrare l’interruzione della relativa attività dal 18.02.2015 al 15.06.2015, ma, soprattutto, per dimostrare che negli anni in cui ha lavorato regolarmente, le visite ambulatoriali effettuate sono state sempre le medesime, senza variazioni.

Per tale ragione, il danno emergente derivante dal mancato guadagno per la deflessione dell’attività ambulatoriale svolta in regime di libera professione intramoenia viene ritenuto provato per euro 17.055,00.

Sulla incapacità lavorativa permanente di produrre reddito, il Giudice rimarca che la capacità di lavoro consiste nella possibilità individuale di dedicarsi ad un ‘ attività produttiva e costituisce il prodotto di un processo formativo al quale concorrono sia le caratteristiche personali naturali dell’individuo, sia le influenze dell’ambiente social e nel quale l’individuo si forma .

Ed ancora, “La distinzione tra il danno (perdita della capacità di guadagno) e la sua causa (perdita della capacità di lavoro) è stata affermata in termini molto chiari dalla Corte di Cassazione, secondo cui un danno patrimoniale va liquidato a norma dell’art. 2043 c.c. (danno patrimoniale e, quindi, danno conseguenza) Quindi l’invalidità permanente, mentre di per sé concorre a costituire il danno biologico, non comporta necessariamente anche un danno patrimoniale. A questo fine, infatti, i l giudice deve accertare in quale misura la menomazione fisica abbia inciso sulla capacità di svolgimento dell’attività lavorativa specifica (confacente alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali) . Solo se dall’esame di questi elementi risulterà provata una riduzione della capacità di guadagno, il danno conseguente (e non la causa di questo, cioè la riduzione della capacità di lavoro specifica) sarà risarcibile sotto il profilo del lucro cessante. Ne consegue che la riduzione della capacità lavorativa generica, componente del danno biologico, è indipendente rispetto alla riduzione della capacità lavorativa specifica, che, incidendo sulla capacità di guadagno, procura il danno (conseguenza) di tipo patrimoniale”.

Ciò esplicitato, il C.T.U. ha escluso che la capacità lavorativa specifica dell’attore (peraltro in pensione dal 1.11.2018, anche se svolge ancora attività ambulatoriale professionale, operando in alcune Case di Cura, oltre ad insegnare con contratto con alcune Università), abbia subito dal sinistro una lesione, salva e impregiudicata la cenestesi lavorativa.

Sul distacco della retina, il CTU ne ha escluso il nesso di causa con il sinistro, non risultando soddisfatto alcun criterio medico legale inerente (cronologico, topografico, idoneità lesiva, continuità, di esclusione e statistico epidemiologico).

Invece, per il danno alla caviglia, il Consulente ha accertato postumi permanenti nella misura del 10%.

Trattandosi di macrolesione, il Giudice applica le tabelle milanesi, liquidando la somma di euro 43.252,00, oltre personalizzazione, per un totale di euro 47 .577,00 .

Complessivamente, all’attore spetta l’importo complessivo di euro 70.743,00, oltre rivalutazione monetaria, a cui andranno sottratti gli acconti ricevuti ante causa.

Conclusivamente i convenuti vengono condannati in solido al pagamento, in favore dell’attore, dell’importo di euro 29.429,00, oltre interessi legali.

Le spese processuali liquidate in euro 7.254,00, oltre le spese vive documentate (euro 759 per contributo unificato), e accessori di legge vengono poste in capo ai convenuti in via solidale.

§§

La decisione a commento si presenta impeccabile sotto diversi profili.

In punto di responsabilità, il Giudice ha passato al vaglio sia il comportamento dell’automobilista, sia la condotta del pedone, applicando i principi giurisprudenziali inerenti l’investimento di pedone.

In punto di quantum debeatur, la disamina delle singole poste risarcitorie invocate dall’attore è del tutto impeccabile.

Avv. Emanuela Foligno

Sei stato coinvolto in un incidente stradale? hai subito un danno fisico o perso un congiunto e vuoi ottenere il massimo risarcimento danni? Clicca qui

Leggi anche:

Lesioni causate da omessa custodia della strada e nesso causale

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui