La proposta: per gli eventi avversi verificatisi durante l’emergenza Coronavirus strutture sanitarie e esercenti non rispondono civilmente; responsabilità sanitaria in ambito penale limitata ai soli casi di colpa grave

Presentato al Senato dal gruppo del Pd un emendamento al Dl cura Italia che prevede disposizioni per la definizione e per una equilibrata limitazione della responsabilità sanitaria durante l’emergenza del Covid 19. Lo ha annunciato il senatore Gianni Pittella, tra i firmatari del provvedimento, sottolineando come gli operatori sanitari “in trincea 24 h su 24 per combattere con generosità e passione la emergenza del coronavirus, non possono essere ‘cornuti e mazziati’: a rischio costante di contagio e sotto la minaccia di accuse di responsabilità civile e penale”.

L’emendamento 1.0.4 prevede, nello specifico, che “per tutti gli eventi avversi che si siano verificati o abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, le strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private e gli esercenti le professioni sanitarie – professionali – tecniche amministrative del Servizio sanitario non rispondono civilmente, o per danno erariale.

Fanno eccezione i casi in cui l’evento dannoso sia riconducibile: a condotte intenzionalmente finalizzate alla lesione della persona; a condotte caratterizzate da colpa grave consistente nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali predisposti per fronteggiare la situazione in essere; a condotte gestionali o amministrative poste in essere in palese violazione dei principi basilari delle professioni del Servizio sanitario nazionale in cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell’agente che le ha poste in essere o che vi ha dato esecuzione.

Il secondo comma chiarisce poi che ai fini della valutazione della sussistenza della colpa grave vanno anche considerati “la proporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire nonché il carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore”.

Infine, il testo della proposta emendativa stabilisce che “fermo quanto previsto dall’articolo 590-sexies del codice penale, per tutti gli eventi avversi che si siano verificati od abbiano trovato causa durante l’emergenza epidemiologica COVID-19 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, la punibilità penale è limitata ai soli casi di colpa grave”.

La colpa si considera grave “unicamente laddove consista nella macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione in essere, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 2”.

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