In caso di omissione si rischiano le sanzioni derivanti dall’assenza alla visita medica di controllo domiciliare

Con la circolare 79 del 2 maggio 2017, l’Inps ha fornito alcuni chiarimenti sull’obbligo di rettifica della prognosi in caso di variazioni rispetto al certificato in corso e , in particolare, in caso di rientro anticipato in servizio del lavoratore malato.
In caso di guarigione anticipata, il lavoratore in malattia è tenuto, in virtù dell’obbligo di buona fede e correttezza, a richiedere una rettifica del certificato medico, al fine di documentare correttamente il periodo di incapacità temporanea al lavoro. La rettifica della data di fine prognosi è un adempimento obbligatorio per il lavoratore, sia nei confronti del datore di lavoro, che nei confronti dell’Inps.
L’Istituto, infatti, con la presentazione del certificato di malattia, avvia l’istruttoria per il riconoscimento della prestazione previdenziale, senza necessità di presentare alcuna specifica domanda. Il certificato medico, pertanto, per i lavoratori cui è garantita la tutela della malattia, assume di fatto il valore di domanda di prestazione.
Il datore di lavoro, a sua volta, non può riprendere il lavoratore in servizio se questi non presenta l’avvenuta rettifica del certificato. Ai sensi dell’art. 2087 del codice civile, infatti, egli è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie alla tutela della salute del lavoratore in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Pertanto, accettando in servizio un lavoratore malato la cui malattia risulti ancora in corso, il datore contravverrebbe a tali obblighi.
La corretta e tempestiva rettifica del certificato, tuttavia, non costituisce a tutt’oggi una prassi seguita dalla generalità dei lavoratori. A tal proposito, l’Inps ricorda che in tal caso permangono le sanzioni previste per l’assenza a visita medica di controllo domiciliare (VMCD) disposta dall’Istituto in termini di mancato indennizzo di periodi di malattia. Il lavoratore, infatti, risulterà assente a VMCD in un giorno in cui è ancora da considerare inabile al lavoro, in base alla certificazione medica inviata all’Inps e sulla base della quale è stata disposta la visita domiciliare.

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