La pronuncia della Cassazione sulla richiesta risarcitoria di un ragazzo che aveva riportato gravi danni in seguito a un tuffo da un pontile

La responsabilità oggettiva del custode non può escludersi per il solo fatto che la vittima abbia usato la cosa, fonte di danno, in maniera volontaria. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 9693/2020. Nel caso esaminato un sedicenne aveva riportato gravi danni in seguito a un tuffo da un pontile a causa del fondale basso. Il ragazzo aveva quindi agito in giudizio nei confronti della proprietaria del pontile, chiedendo il risarcimento dei danni subiti.

In primo grado il Tribunale aveva respinto la domanda attorea, ritenendo che i danni fossero stati causati dalla condotta incauta della vittima, che, non adeguatamente vigilata e incurante della evidente inidoneità del pontile e dei richiami e degli avvertimenti dei genitori e di altri adulti, aveva deciso di tuffarsi. La decisione era poi stata riformata in sede di appello. La Corte territoriale, in particolare, aveva attribuito alla società un concorso nella causazione dell’evento dannoso nella misura del 30%.

La convenuta aveva quindi impugnato la sentenza davanti alla Suprema Corte, eccependo che il Collegio distrettuale avrebbe dovuto accertare non quale fosse stato il comportamento della società custode bensì la condotta del danneggiato, al fine di verificare se quest’ultima integrasse o meno gli estremi del caso fortuito, in considerazione dell’uso improprio che la vittima aveva fatto del pontile, a maggior ragione nonostante gli avvertimenti delle persone presenti.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto di respingere il ricorso.

I Giudici Ermellini hanno  specificato, uniformandosi alla giurisprudenza di legittimità, che, “in primo luogo, integra il caso fortuito, quale fattore estraneo alla sequenza originaria, avente idoneità causale assorbente e tale da interrompere il nesso con quella precedente, tutto ciò che non è prevedibile oggettivamente, ovvero tutto ciò che rappresenta un’eccezione alla normale sequenza causale (l’imprevedibilità va quindi intesa come obiettiva inverosimiglianza dell’evento)”. 

Il caso fortuito, poi, può essere integrato “dalla condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera ‘occasione’ della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell’evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente”.

Infine, “il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità da cose in custodia si fonda sul dovere di precauzione imposto al titolare della signoria sulla cosa custodita, in funzione di prevenzione dei danni che da essa possono derivare; tuttavia, l’imposizione di un dovere di cautela in capo a chi entri in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (ex art. 2 Cost.), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a limitare entro limiti di ragionevolezza gli aggravi per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, di tal modo che quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente incauto l’indagine eziologica sottende un bilanciamento fra i detti doveri di precauzione e cautela”.

Nel caso in esame, il dovere di precauzione avrebbe imposto alla società custode del pontile di prevenirne l’uso improprio, a maggior ragione considerando che il pontile si trovava in località turistica e per di più in prossimità di un camping, e dunque in un contesto di divertimento.

La Cassazione ha inoltre specificato che, per attribuire l’esclusiva responsabilità al ragazzo, ci sarebbe voluto un comportamento “abnorme”, ovvero “estraneo al novero delle possibilità fattuali congruamente prevedibili in relazione al contesto”. In mancanza di tale carattere di abnormità, il comportamento della vittima rileva ai fini del concorso causale ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.,; nella specie, il Giudice dell’appello aveva correttamente attribuito la responsabilità della vittima in misura pari al 70%.

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