Confermata in Cassazione la decisione di secondo grado per violazione del dovere di custodia da parte del Comune in relazione a un parco giochi non sicuro
La vicenda trae origine dalla caduta di un bambino di 5 anni all’interno di un parco giochi comunale.
I genitori del bambino chiamano in causa il Comune per vedere dichiarata la responsabilità dell’evento poiché il prato di erba sintetica predisposto dal Comune per attutire le cadute dei bambini dallo scivolo non è idoneo.
Il Tribunale di primo grado rigetta la domanda dei genitori.
La Corte d’Appello, invece, condanna il Comune al risarcimento del danno. I Giudici d’Appello evidenziano che “alla base del gioco da cui è caduto il piccolo vi era solo un prato di erba sintetica assolutamente non sufficiente per l’altezza dello scivolo a garantire la sicurezza dei bambini”.
La Corte chiarisce che la sicurezza all’interno dei parchi giochi deve essere realizzata calcolando per ogni gioco il punto di possibile caduta e la sua distanza da terra.
Il proprietario del parco giochi, quindi, deve collocare per ogni singolo gioco il materiale idoneo ad ammortizzare l’eventuale caduta dei bambini.
Il Comune ricorre in Cassazione lamentando che il manufatto ludico utilizzato dal bambino non può considerarsi pericoloso e che era onere del genitore presente vigilare sul comportamento del bambino.
I Supremi Giudici, con l’ordinanza n. 14166/2020, rigettano il ricorso del Comune e confermano la decisione di secondo grado per violazione del dovere di custodia da parte del Comune.
Avv. Emanuela Foligno
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